La tutela dei ciechi civili

Ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66 e 30 marzo 1971, n. 118, sono "ciechi civili" solo coloro che lo sono dalla nascita o successivamente per malattie o infortuni, escluse le cause di guerra, di servizio e di lavoro. Rappresentano una categoria differenziata rispetto agli altri invalidi civili.

In base alle disposizioni coordinate delle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 21 novembre 1988, n. 508, 11 ottobre 1990, n. 289, 15 ottobre 1990, n. 595 e 31 dicembre 1991, n. 429, è possibile distinguere:

a) il cieco assoluto, per la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra e della luce;

b) il cieco parziale "ventesimista", quando è presente un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi;

c) il cieco parziale "decimista", se è presente un residuo visivo superiore ad 1/20, ma inferiore ad 1/10 in entrambi gli occhi.

Per il cieco assoluto è prevista l’indennità di accompagnamento, pari attualmente a £ 1.056.750; per i soggetti affetti da altre minorazioni che darebbero titolo autonomamente alla concessione dell’indennità di accompagnamento (non deambulanti o con necessità di assistenza continuativa) è prevista la possibilità di cumulare le due indennità di accompagnamento, nonché l’indennità di comunicazione per i sordomuti (circ. 2/92 del Ministero dell’Interno, art. 2 Legge 429/1991). Tale indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative e cumulabile con qualsiasi reddito personale o familiare.

Per il cieco parziale ventesimista è prevista la pensione di inabilità ed una speciale indennità non reversibile, pari a 89.195 £.

Al cieco parziale decimista non spettano prestazioni economiche.

Tutte e tre le categorie di ciechi hanno diritto al collocamento obbligatorio.

 

La tutela dei Sordomuti

Si considera sordomuto "il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato" (art 1, L. 26 maggio 1970, n. 381).

Nelle nuove tabelle di valutazione dell’invalidità civile il "sordomutismo o sordità pre-linguale da perdita uditiva bilaterale grave con evidenti fonopatie audiogene " è indicato con valore fisso dell’80%.

Ai sordomuti minori di anni 18 è riconosciuta una "indennità di comunicazione" di importo pari a 300.000 £ circa; in alternativa possono ottenere l’indennità di frequenza prevista per l’invalido civile minorenne, che frequenti centri specialistici per il recupero e la riabilitazione, in genere Centri di logopedia. Per il diritto a tale indennità viene richiesta un’ipoacusia pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenza 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore per il soggetto infradodicenne, pari o superiore a 75 dB dopo i 12 anni.

Dopo il compimento dei 18 anni e fino ai 65, spetta al sordomuto la pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della L. 118/1971, purché la perdita uditiva media nelle tre frequenze sopra indicate sia pari o superiore ai 75 dB nell’orecchio migliore; al compimento dei 65 anni la pensione inabilità viene sostituita dalla pensione sociale erogata dall’INPS.